STATUTO

STATUTO DELL'”ASSOCIAZIONE BOLOGNA CONNECT”

ART. 1

COSTITUZIONE  E  DENOMINAZIONE

E’ costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti,  l’associazione culturale e di promozione sociale denominata “BOLOGNA CONNECT”.

L’Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 4. L’Associazione rientra tra le associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n.383.

L’Associazione si impegna a garantire ai Soci le pari opportunità fra uomo e donna, nonché i diritti inviolabili della persona, a riconoscere la cooperazione e la pace tra i popoli come valori universalmente validi. L’Associazione BOLOGNA CONNECT è aconfessionale e apartitica.

ART.2

SEDE

L’Associazione ha sede in Bologna – Via Nosadella n.19 . Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

ART. 3

DURATA

 La durata dell’Associazione è stabilita dalla data dell’Atto Costitutivo fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall’Assemblea dei Soci. 

ART. 4

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L’obiettivo di BOLOGNA CONNECT è quello di promuovere Bologna e l’Emilia Romagna a livello internazionale. Divulgando un’ immagine completa, diversificata e moderna di Bologna e della sua regione, l’Associazione intende valorizzare l’immagine di una città in grado di rivaleggiare in ogni campo con le altre grandi città internazionali.

Per la realizzazione dei propri scopi l’Associazione si propone in particolare di: 

  • Organizzare conferenze, convegni, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, eventi ed attività ludiche o di interesse artistico e culturale finalizzate a far conoscere Bologna a livello internazionale e/o a portare esperienze internazionali a Bologna;
  • Aggiornare i Soci su tematiche di interesse generale e/o locale con riflessioni e proposte, con particolare attenzione ai temi riguardanti il ruolo internazionale della città di Bologna;
  • Collaborare con i Musei e altri Enti Culturali del territorio di Bologna per migliorare a livello internazionale la conoscenza delle collezioni ivi conservate; 
  • Promuovere la cultura locale attraverso la divulgazione dell’archeologia, dell’arte, della letteratura, della lingua italiana, delle tradizioni manifatturiere ed enogastronomiche e delle scienze del territorio; 
  • Curare la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico e di storia locale;
  • Sviluppare attività di divulgazione della storia, della cultura e dell’economia del territorio bolognese;
  • Promuovere la solidarietà e l’aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali al fine di innalzare la qualità della vita delle persone del territorio;
  • Svolgere attività di socialità e svago finalizzate alla cooperazione e reciproca conoscenza dei popoli; 
  • Curare la pubblicazione di periodici ed in genere di documenti con particolare risalto alle tradizioni culturali e sociali del territorio bolognese; 
  • Trovare attori internazionali che possano promuovere nel mondo la città di Bologna;
  • Sviluppare attività di internazionalizzazione;
  • Promuovere attività di scouting di giovani talenti emergenti nei campi dell’arte, sport, cultura, moda, musica, cinema, ecc.;
  • Partecipare a fiere;
  • Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali internazionali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
  • Informare la cittadinanza sulle attività dell’Associazione al fine della loro valorizzazione e pubblicizzazione tramite website, blog e pubblicazioni; 
  • Proporsi come interlocutore delle Istituzioni locali con l’obiettivo di promuovere l’internazionalizzazione di Bologna e per sviluppare attività culturali internazionali a tutti i livelli.
  • Intraprendere ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le attività potranno essere svolte dalla Associazione sia direttamente che indirettamente, anche mediante accordi o convenzioni con enti senza scopo di lucro, cooperative, enti e soggetti che condividono le finalità della Associazione.

L’ Associazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta – direttamente o indirettamente – al raggiungimento dello scopo sociale anche in qualità di socio di altri circoli, enti o associazioni nazionali e internazionali aventi scopi analoghi.

Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. 

ART. 5

I SOCI

L’ Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono essere soci cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nonché associazioni ed enti pubblici e privati italiani e stranieri che condividano la finalità dell’Associazione. Sono soci coloro che contribuiscono all’attività dell’Associazione mediante versamento in denaro di una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo. L’appartenenza all’Associazione ha pertanto carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell’Associazione.

È espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

  • soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;
  • soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione;
  • soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell’Assemblea,  perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno   ideale od economico alla vita dell’Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto durante le Assemblee Generali dei soci, ad eccezione dei minorenni.

I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

ART. 6

MODALITA’ DI AMMISSIONE DEI SOCI

 L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno un membro del Consiglio Direttivo e le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

ART. 7

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

 La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Le quote associative non sono né trasmissibili, né rivalutabili.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso. E’ fatto salvo il diritto di recesso in ogni momento per giusta causa. 

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea:

  • per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
  • quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
  • per indegnità;
  • per altro grave motivo;

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa nel termine di due mesi dalla data della domanda di ammissione.

Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Le quote versate da soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsate. 

ART. 8

DIRITTI  E DOVERI DEI SOCI

 Tutti i soci hanno diritto:

  • a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
  • a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
  • ad accedere alle cariche associative;
  • a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia;

Tutti i soci sono tenuti:

  • ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
  • a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’ Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
  • a versare la quota associativa annuale;

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 9

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 Sono Organi dell’Associazione:

l’Assemblea dei soci;

il Consiglio direttivo;

il Presidente dell’Associazione;

Il Vice-presidente;

Il Tesoriere.

ART. 10

ASSEMBLEA

 L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. 

ART. 11

CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA

 L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

a) discutere e deliberare sui rendiconti economici e finanziari consuntivi e preventivi;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

c) deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere;

d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

a) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;

b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

c) deliberare sul trasferimento di sede dell’Associazione;

d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione nella sede dell’Associazione e presso le eventuali sedi secondarie o operative dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di convocazione della prima e della seconda convocazione, almeno 7 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.

Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità della convocazione della costituzione e il diritto di intervento all’Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano  tutti i soci di persona.

ART. 12

VALIDITA’ DELL’ ASSEMBLEA

 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

ART.13

VOTAZIONI

 Le deliberazioni sono prese con la maggioranza più uno dei voti dei soci presenti. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

ART. 14

VERBALIZZAZIONE

 Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. 

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

 Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri eletti dall’assemblea dei soci tra i soci. Il Consiglio dura in carica per cinque esercizi sociali e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche. Al termine del mandato i  membri del Consiglio possono essere rinominati. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente dell’Associazione, il quale sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa e il Tesoriere. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’ impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ha il compito di:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

b) predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti economici e finanziari;

c) deliberare l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento;

d) deliberare sull’esclusione dei soci;

e) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

f) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al rendiconto economico finanziario e al bilancio preventivo e all’ammontare della quota sociale. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o fax almeno due giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal Vice Presidente se nominato o dal più anziano d’età dei presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 2 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.

ART. 16

IL PRESIDENTE

Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell’Associazione dirige l’associazione con l’utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell’Associazione secondo il proprio scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà assumersi decreti d’urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica cinque anni. 

ART. 17

IL VICE PRESIDENTE

 Il Vice presidente e nominato dal Consiglio Direttivo, rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Il Vice presidente dura in carica cinque anni. 

ART. 18

IL  TESORIERE

 Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. E’ responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.

ART. 19

GRATUITA’ DEGLI INCARICHI

 Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea.

L’associazione potrà, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

E’ vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 ora sostituito con Decreto 169/2010  e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a.

ART. 20

PATRIMONIO

 Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività , ed è costituito:

L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici,

anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati

nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall’ Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività  istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

ART.  21

ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per il primo anno decorre dalla data di 

costituzione al 31 dicembre 2012. 

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà redatto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e

finanziario consuntivo e presuntivo secondo le disposizioni statutarie da presentare all’assemblea per 

l’approvazione.  

ART. 22

SCIOGLIMENTO

E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci.

ART. 23

REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall’Assemblea dei Soci.

ART. 24

RINVIO

 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto  si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.